Art. 1.
(Fauna selvatica).

      1. La fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell'interesse della comunità nazionale e internazionale.
      2. L'esercizio dell'attività venatoria è consentito a condizione che non contrasti con l'esigenza di conservazione della fauna selvatica e non arrechi danno effettivo alle produzioni agricole.
      3. Le regioni a statuto ordinario provvedono a emanare norme relative alla gestione e alla tutela di tutte le specie della fauna selvatica in conformità alla presente legge, alle convenzioni internazionali e alle direttive comunitarie. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono in base alle loro competenze esclusive, nei limiti stabiliti dai rispettivi statuti. Le province attuano la disciplina regionale ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera f), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
      4. La direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, con i relativi allegati, e successive modificazioni, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, è integralmente recepita e attuata nei modi e nei termini previsti dalla presente legge, la quale costituisce inoltre attuazione della Convenzione di Parigi del 18 ottobre 1950, resa esecutiva con legge 24 novembre 1978, n. 812, e della Convenzione di Berna del 19 settembre 1979, resa esecutiva con legge 5 agosto 1981, n. 503.
      5. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione della citata direttiva 79/409/CEE, e successive modificazioni, provvedono a istituire lungo le rotte di migrazione dell'avifauna, segnalate dall'Istituto nazionale per la fauna

 

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selvatica di cui all'articolo 7, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, zone di protezione finalizzate al mantenimento e alla sistemazione, conforme alle esigenze ecologiche, degli habitat interni a tali zone e ad esse limitrofi, provvedendo al ripristino di biotopi. Tali attività concernono particolarmente e prioritariamente le specie di cui all'elenco allegato alla citata direttiva 79/409/CEE, e successive modificazioni. In caso di inerzia delle regioni e delle province autonome per un anno dopo la segnalazione da parte dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, provvedono con controllo sostitutivo, di intesa, il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali e il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.
      6. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono annualmente al Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali e al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio una relazione sulle misure adottate ai sensi del comma 5 e sui loro effetti rilevabili.
      7. Ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche comunitarie, di intesa con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, verifica, con la collaborazione delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, e sentiti il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale di cui all'articolo 8 e l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, lo stato di conformità della presente legge e delle leggi regionali e provinciali in materia agli atti emanati dalle istituzioni dell'Unione europea volti alla conservazione della fauna selvatica, anche ai fini di cui all'articolo 8, comma 4, della citata legge n. 11 del 2005.